Molto spesso ci si trova a dover decidere se una protezione deve essere marcata "CE" oppure no.
Il Fabbricante di una macchina si pone questa domanda quando decide di richiedere ad un terzo la fornitura della protezione di sicurezza. Il Fabbricante del componente di sicurezza, a fronte di questa richiesta del cliente, deve saper dire se è in grado di fornire questo servizio e se è obbligato a farlo.
La Direttiva Macchine 2006/42/CE è applicabile ai “componenti di sicurezza” (Art.1) di cui fanno parte le protezioni come definite nella norma UNI EN ISO 12100:2010.
In linea di principio una protezione deve essere marcata CE quando sono verificati i requisiti indicati nella definizione di componente di sicurezza (Art. 2c della Direttiva Macchine).
c) "componente di sicurezza": componente:
- destinato ad espletare una funzione di sicurezza
- immesso sul mercato separatamente
- il cui guasto e/o malfunzionamento mette a repentaglio la sicurezza delle persone, e
- che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti
Scenario 1
Il Fabbricante della macchina progetta la macchina e il riparo.
Non è obbligato a fornire la marcatura "CE" del riparo se lo installa sulla macchina. È obbligato a marcare la macchina.
Il Fabbricante del componente di sicurezza (Subfornitore) esegue quanto richiesto dal fabbricante della macchina.
Non è obbligato a fornire la marcatura "CE", di fatto non può.
Scenario 2
Il Fabbricante della macchina progetta la macchina, esegue analisi dei rischi della macchine, indica quali rischi deve ridurre il componente di sicurezza.
Non è obbligato a fornire la marcatura "CE" del riparo se lo installa sulla macchina. È obbligato a marcare la macchina.
Il Fabbricante del componente di sicurezza progetta il riparo secondo i rischi indicati dal Fabbricante della macchina.
Deve avere l'elenco dei rischi che devono essere ridotti dal riparo e tutte le informazioni necessarie per la progettazione del riparo (distanze dei centri di pericolo, tempi di arresto, frequenza di accesso alle parti pericolose della macchina, temperature di utilizzo, etc.). Deve avere pieno potere di scelta sui componenti da utilizzare. Deve avere accesso alle informazioni progettuali della macchina. È obbligato a fornire la marcatura "CE", la dichiarazione di conformità e il manuale in cui saranno specificati i limiti di utilizzo del componente di sicurezza.
Scenario 3
Il Fabbricante della macchina progetta la macchina e il Fabbricante del componente di sicurezza fabbrica il componente di sicurezza.
Se il Fabbricante del componente di sicurezza immette sul mercato singoli componenti o combinazioni di componenti (es: pali, tamponamenti, telai), questi non possono garantire una funzione di sicurezza e non devono essere marcati.
Se invece si tratta di una porta, un accesso, un riparo fisso, si rientra nei casi di scenario 1 o 2.
La realizzazione delle protezioni di sicurezza deve derivare da una stretta collaborazione tra Fabbricante della Macchine e Fabbricante dei ripari per poter definire correttamente gli aspetti che rendono un riparo e la macchina su cui sarà installato conformi alla Direttiva Macchine.
Sono molti gli aspetti da considerare e definire come ad esempio:
- stabilire i rischi da ridurre tramite una corretta analisi dei rischi della macchina;
- effettuare un corretto dimensionamento dei ripari per il rispetto delle distanze di sicurezza;
- utilizzare dispositivi di interblocco installati come richiesto dalle più recenti norme in modo da evitarne l'elusione;
- la scelta di utilizzare un riparo fisso o mobile o un dispositivo di sicurezza deve basarsi sui dati di frequenza di accesso.
SiTecAl progetta, produce e installa protezioni di sicurezza conformi alle richieste del cliente e secondo lo stato dell'arte definito dalle più recenti norme di settore.
Tuttavia non è sempre facile stabilire se la fornitura di una protezione rientra nei casi descritti dalla Direttiva. Per questo motivo, nella “Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC del 2019” vengono forniti dei dettagli su come interpretare la Direttiva e vengono illustrati tre scenari di fornitura di protezioni specificando su quale ente ricade la responsabilità della marcatura.